Pfas a Fermignano. Quale trasparenza?
E’ da diverse settimane che a Fermignano si discute in consiglio
comunale dell’inquinamento da Pfas delle acque di alcuni pozzi in
zona Zaccagna.
Cosa sono i Pfas? “Sono
sostanze chimiche di sintesi utilizzate principalmente per rendere
resistenti ai grassi e all’acqua vari materiali come tessuti,
tappeti, carta, rivestimenti per contenitori di alimenti. E ancora
per rivestire padelle antiaderenti e nella produzione di
abbigliamento tecnico.” (1)
Uno studio dell’Università di Padova mette in evidenza come queste
molecole possano alterare la fertilità femminile inducendo ad
aborti; inoltre alterano il sistema riproduttivo maschile. (2)
Non esistono limiti di soglia di queste sostanze eventualmente
presenti nell’acqua potabili (3), perchè non rientranti nei 62
parametri di analisi previsti dalla normativa europea. Attualmente il
Consiglio Europeo sta discutendo la riforma delle analisi dell’acqua
di rubinetto, intendendo inserire anche ulteriori controlli, fra cui
i Pfas.
Una indagine dell’ISPRA orientata a tutte le regioni italiane,
chiede alle rispettive ARPA di analizzare la presenza di queste
sostanze. Tale relazione è stata pubblicata a dicembre 2018 e
contiene le indagini effettuate nell’anno precedente. (3)
Così a seguito dei rilievi dell’Arpam, il sindaco di Fermignano
emette l’ordinanza n. 50 del 15 giugno 2018, vietando l’uso
dell’acqua del pozzo in loc. Zaccagna, anche se tali sostanze
chimiche sono state rinvenute in maniera differente in altri 5 pozzi.
La Trasparenza.
Questa ordinanza è stata pubblicata all’albo pretorio come
previsto per 15 gg per poi essere messa nell’oblio. Infatti al
momento della ricerca non l’ho trovata ne’ nello storico, ne’
nella apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente. La norma
prevede che tali documentazioni siano conservate per almeno 5 anni.
Alla mia richiesta di poter ricevere i dati e relazioni Arpam e della
provincia, mi sono visto consegnare la sola ordinanza; per avere la
documentazione richiesta non sono bastati incontri e telefonate; essa
è arrivata solo dopo mia formale diffida. Mi è stata inviata tutta
la documentazione, eccetto “il piano di caratterizzazione della
ditta” da me espressamente richiesto.
Va detto che tutta la documentazione ha una chiara evidenza
ambientale, per cui dovrebbe essere pubblicata non solo sul sito del
comune, ma anche in quello dell’ARPAM; infatti la normativa del
2005 sul diritto alle informazioni ambientali (4), prevede l’accesso
e la pubblicazione a “qualsiasi informazione disponibile”
relative ad “acqua, suolo, territorio...energia, radiazioni,
rifiuti...stato della salute e della sicurezza umana”. Non solo,
tale norma è stata recepita nella attuale trasparenza del 2013,
obbligando la pubblicazione in una apposita sezione
dell’Amministrazione Trasparente (5).
Infine appare astruso il comportamento dell’Arpam nella richiesta
di documentazioni da loro detenute. Infatti, tale agenzia, al momento
della richiesta invia una comunicazione anche ai controinteressati,
ma in questi casi sono comuni, provincia, di fatto amministrazioni
pubbliche.
Se si va a leggere la definizione di controinteressati nell’accesso
documentale (6), troviamo: “tutti i soggetti individuati o
facilmente individuabili, in base alla natura del documento
richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso
il loro diritto alla riservatezza.”
Anche la norma sulla trasparenza in merito ai controinteressati,
sostiene che il criterio da seguire è quello del pregiudizio
concreto che l’accesso potrebbe comportare al soggetto in
questione, limitatamente a quegli interessi privati quali ad es. i
dati personali, segretezza corrispondenza, interessi economici e
commerciali (7) e tutelati da specifiche discipline.
Dunque chiediamoci, quale diritto alla riservatezza può avere una
amministrazione pubblica che necessariamente dovrebbe essere già
trasparente?
In conclusione, rimane il fatto che nonostante questa pluridichiarata
trasparenza, il cittadino deve continuamente dimostrare più volte le
sue ragioni, anche quando è a rischio la propria salute! E’ il
caso di valutare, se ancora le amministrazioni si sentono il potere
di considerare cosa trasmettere o meno ai propri cittadini, o forse
se sia il caso davvero, di mettersi seriamente a studiare questa
disciplina per essere al servizio dei cittadini, attivando le
giornate dedicate alla trasparenza e tutti quei meccanismi che sono a
loro dovuti. Per noi persone comuni ricordiamo che essere informati,
ci permette di fare scelte migliori!
le
Marche a pag 18, 20, 24, 39, 44, 54, 56, 59, 65, 101.
5)
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33!vig
(art.40)
6)
https://www.altalex.com/documents/news/2017/04/07/legge-sul-procedimento-amministrativo-accesso-ai-documenti-amministrativi
(art. 22 c. C)
7)
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33!vig
(art. 5 bis c. 2)
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