sabato 7 gennaio 2023

2023 inizio infausto per le Guardie Ecologiche Volontarie

 2023 inizio infausto per le Guardie Ecologiche Volontarie

Inizio anno 2023 infausto per il Raggruppamento Guardie ecologiche Volontarie. Oltre al mancato finanziamento per l’attività prodotta dalle guardie, come messo in evidenza dal consigliere regionale Micaela Vitri, l’associazione si ritrova con ancora 24 allievi guardie usciti dal corso dell’Università di Urbino, senza decreto. La Provincia non concede loro la nomina pur avendo perso, con la riforma Del Rio, le deleghe per la formazione professionale riprese dalla Regione (1), cui rientravano anche i corsi GEV. La Regione non vuol cambiare la legge istitutiva delle guardie ecologiche, pur essendo del 1992. Solleciti ai vari amministratori, proposte di modifiche inviate alla maggioranza, interventi specifici nel merito da parte delle  minoranze, sono caduti nel vuoto.

Per di più si aggiunge da parte dell’Unione montana di Urbania l’annullamento di 6 verbali amministrativi in tema di forestazione per un totale di 3133 €. La motivazione, secondo gli uffici è che le GEV non hanno competenza, essendo inserito solo il Corpo Forestale dello Stato nella vigilanza. Tale aspetto contrasta con l’ultimo articolo della stessa norma regionale (2), che prevede laddove non attuato il Regolamento del Verde Urbano, possa valere la legge regionale precedente, seppure abrogata, dove la vigilanza è concessa anche alle guardie ecologiche. Fra l’altro la maggior parte dei comuni regionali, non hanno recepito tale regolamento e i nuovi Carabinieri Forestali non sono inseriti nella vigilanza sulla forestazione. Tale aspetto non significa certo che non possono intervenire in merito.

La stessa cosa vale per le guardie ecologiche che ricevono competenze e limiti, dal decreto prefettizio a loro rilasciato; infatti hanno vigilanza sulla caccia (3) e sull’antirandagismo (4) che hanno inserito, nei loro articoli la vigilanza sull’ambiente, nell’ampio settore che può comprendere e inoltre con la legge istitutiva delle GEV (5) possono accertare, come da decreto del Prefetto: “inquinamento idrico, acustico e atmosferico; gestione integrata dei rifiuti; escavazioni di materiali litoidi; polizia idraulica; protezione della fauna e della flora; esercizio della caccia e della pesca; tutela del patrimonio naturale e paesistico; difesa dagli incendi boschivi; osservanza delle prescrizioni di polizia forestale; tutela degli animali da affezione e biodiversità.”

Certo è che la Unione montana ha escluso nelle sue comunicazioni, proprio “l’osservanza delle prescrizioni di polizia forestale” nascondendola negli omissis. Inoltre ha effettuato un procedimento nei confronti delle guardie ecologiche senza per niente contattarle, come previsto sulla norma degli atti amministrativi, come già fra l’altro già fatto, in un precedente simile tentativo del 2015 (6). Eppure gli interventi delle guardie volontarie rivestono carattere di interesse pubblico che dovrebbe essere valutato appieno e non bistrattato.

Sebbene fossero state delle semplici segnalazioni, e non lo sono, avrebbero dovute essere trasmesse agli organi competenti. Seppure fossero sbagliate nei riferimenti di legge, i verbali devono essere sempre considerati comunque, applicando i giusti riferimenti come sostiene il Consiglio di Stato con sentenza del 2018 (7).

Si continua a portare i procedimenti dei verbali amministrativi alla massima scadenza prevista dalla legge di depenalizzazione (8), di 5 anni scadenza non ammessa, perché il trasgressore ha diritto ad un procedimento il più breve possibile e l’utilizzo del termine quinquennale deve essere appositamente giustificato (9).


Si continua a dire che le guardie devono essere coordinate dalla Provincia che è priva di finanziamenti ed ha perso la sua Polizia Provinciale. In realtà, seppure il coordinamento sia auspicabile per tutte le guardie volontarie, questo non può evitare che le stesse possano agire in base a quanto indicato dalle proprie associazioni di appartenenza, esclusivamente con i limiti e settori indicati nel decreto prefettizio (10). In tal senso le guardie volontarie fanno riferimento al Questore (11). Si sostiene che le guardie volontarie debbono avere le convenzioni con gli enti pubblici, ma le nostre innumerevoli richieste in merito sono cadute nel vuoto e l’Unione montana ha preferito la vigilanza effettuata dalle cooperative, piuttosto che quella dei volontari, come indicato anche dalla Regione. Eppure il nostro 5x1000 quest’anno è raddoppiato, indicativo di chi ci segue e apprezza i nostri interventi. Non è stata sufficiente neanche la risposta del dirigente della Regione che coordina le GEV, a confermare la giusta applicazione dell’operato delle guardie. A conclusione mi sorge una affermazione del magistrato Gratteri “Il potere non ama il controllo!”

Giuseppe Dini Raggruppamento GEV PU, guardie giurate WWF Marche

1) LR 13/2015  https://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggi/dettaglio.php?arc=vig&idl=1882

2) LR 6/2005 art. 34 c. 4 https://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggi/dettaglio.php?arc=vig&idl=1882

3) L. 157/1992 art. 27 c. 6  https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;157

4) L. 281/1991 art. 1 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991;281

5) LR 29/1992 art. 2 c.2 https://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggi/dettaglio.php?arc=vig&idl=911#art2

6) L.241/1990 art. 7 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241

7) Consiglio di Stato sentenza n. 4373/2018  https://renatodisa.com/consiglio-di-stato-sezione-quarta-sentenza-18-luglio-2018-n-4373/#La_massima_estrapolata

8) L. 689/1981 art. 28 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689

9) sentenza Consiglio di Stato n. 1081/2022 https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2022/02/19/sen1081.pdf

10) sentenza TAR Piemonte n. 3007/2010   https://www.ambientediritto.it/sentenze/2010/TAR/Tar_Piemonte_2010_n.3007.htm

11) R.D. n. 1952/1935 art.1 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?!vig=urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1935-09-26;1952