Ma se é motivata, è
indiscutibile la decisione del sindaco?
Va detto che il
Testo unico degli enti locali all'art. 46 comma 4 da la possibilità
al sindaco di revocare gli incarichi di assessore. Quindi palesemente
è una sua possibilità. Ma è proprio cosi? Vediamo a grandi linee
la vicenda che ricavo dalla partecipazione al consiglio comunale. Il
sindaco comunica a voce la possibilità di cambiamenti, ma non fa
partecipare il vicesindaco alla riunione prevista lo stesso giorno
alle 18. Troppa visibilità, forse dovuta alle diverse sostituzioni
del sindaco stesso. Nessun ritiro degli incarichi di assessore, dove
ha dimostrato impegno e serietà, solo revoca da vicesindaco, incarico assegnato ad altro assessore.
C'è chi sostiene a
livello dirigenziale la necessità dell'applicazione dell'avvio del
procedimento ai sensi della 241/90 art. 7, ma non tutta la
giurisprudenza è d'accordo. Una procedura di realizzazione di una
opera pubblica (a caso, una rotonda), prevede obbligatoriamente la
partecipazione di tutti i coinvolti, portatori di interessi diretti,
confinanti, vicinori, affittuari, portatori di interesse collettivo,
che possono poi presentare le loro osservazioni da recepire e
verbalizzare al fine del tutto, per arrivare ad una soluzione
condivisa e inficiando le decisioni, se tale procedura non viene
ufficializzata. Questa è la norma! Ma solo una parte di
giurisprudenza ha interpretato la necessità dell'avvio del
procedimento, anche perché l'interessato in questo caso, non ha la
possibilità di interferire nella decisione, che rimane in capo al
sindaco; un'altra parte sostiene proprio che non sia necessaria tale
procedura, bensì è necessario nel provvedimento di revoca una
appropriata e motivata decisione. Infatti la motivazione viene
ritenuta indispensabile dalla giurisprudenza.
Molti casi di revoca
coinvolgono la mancanza di fiducia, comportamenti non collaborativi,
rapporti con l'opposizione, rapporti interni alla maggioranza,
mancanza di operosità e efficienza.
Pare, da quando
sentito in consiglio comunale, tutte questi aspetti proprio non ci
sono e allora vale l'opportunità di chiedere ancora, le giuste
motivazioni.
Una recente sentenza
del Consiglio di Stato, sez.V, n. 215 del 19.01.2017, scombussola un
poco i decisionisti. Infatti, un assessore, prima consigliere poi
dimessosi a seguito della nomina di un altro, ha conseguito quindi
l'incarico in giunta. Il consigliere sopraggiunto, seppure di
maggioranza, ha creato problemi all'interno del gruppo, tali da far
decidere il sindaco al decreto di revoca dell'assessore. Tale
decisione del Consiglio di Stato, mette in discussione l'ampio potere
decisionale del sindaco in merito, che se fosse effettivo, lascerebbe al
sindaco una sorta di prerogativa arbitraria, non sempre opportuna, a
svantaggio dei requisiti minimi di stabilità della giunta comunale.
Qualcuno mi ha detto
“Eh Peppe, vu spachè el capell!” “Serve per capire, anch se
machè adoprn sol la motosega”!
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