mercoledì 3 agosto 2022

Fotovoltaico a Sant’Angelo in Vado


Fotovoltaico a Sant’Angelo in Vado


Apprendo dal giornale, della possibile realizzazione di un campo fotovoltaico proprio ai confini dell’area urbana in località Paradiso. Si tratta di un impianto che avendo l’area a disposizione potrebbe arrivare ad una potenza installata di oltre 6 megawatt. E’ possibile? Si può fare? Dai piani alti nulla è trapelato, se non attraverso la carta stampata.


Il decreto del 2003 sulle energie rinnovabili, ancora attuale sostiene che sono opere “di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti”, ma aggiunge che la loro realizzazione deve avvenire “nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico” e con “le modalità stabilite dalla legge sui processi amministrativi del 1990”.

Sono vietate qualsiasi forma di compensazione, non solo a Provincia e Regione, ma anche ai comuni (il comune di Apecchio, ne sa qualcosa per l’eolico installato).

La legge del 1990 prevede sia un iter agevolato, ma anche il coinvolgimento nel procedimento autorizzativo, degli interessati privati, collettivi e diffusi. A dare man forte a questa norma c’è la convenzione di Aarhus, recepita in Italia nel 2001. Riguarda l’accesso alle informazioni ambientali con la conseguente partecipazione del pubblico ai procedimenti che interessano gli interventi di trasformazione degli ecosistemi nel sua globalità, prima della conclusione autorizzativa.

E’ però poco recepita dagli enti pubblici, tant’è ho interpellato proprio la Provincia in tal senso per le autorizzazioni ambientali rilasciate alla realizzazione di un eolico da 900 chilowatt in comune di Piobbico.


Strano, ma intuibile, anche le varie operazione di marketing delle parole via via adottate: inceneritore diventa termovalorizzatore, digestore anaerobico diventa biodigestore ed ora un impianto fotovoltaico più elevato da terra diventa un agrovoltaico (c’è da capire poi che coltura nascerà all’ombra dei panelli).

Nella conversione in legge del decreto citato nell’articolo, è stato eliminato il limite del 10 per cento di copertura della superficie agricola aziendale, ai fini dell’accesso agli incentivi statali per gli impianti agro-voltaici con montaggio dei moduli sollevati da terra.

Tali impianti, ai fini dell’accesso agli incentivi, devono rispettare le linee guida del CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura), realizzate in collaborazione con il GSE, (Gestore servizi elettrici) entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.


Va fatto presente, che la nuova impostazione della disciplina degli impianti fotovoltaici su terreni agricoli
non aiuta le imprese agricole, in quanto da una parte viene confermata l’ammissibilità agli incentivi solo per gli impianti agro-voltaici elevati da terra, con l’estensione agli impianti galleggianti, impianti difficili per gli agricoltori sia nella realizzazione che per la gestione, dall’altra, gli stessi non potranno accedere agli incentivi per piccoli impianti a terra, ma nei tetti sì.

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