La Trasparenza in Provincia di Pesaro Urbino
Il 14 dicembre , si è tenuto un interessante incontro in Provincia,
dal tema “Accesso, trasparenza, tutela della privacy”. Relatrice
l'avvocata Barbara Montini del comune di Ferrara, specializzata in
diritto amministrativo. Moderatore il dott. Andrea Pacchiarotti
dell'Ufficio affari legali della Provincia.
Dopo la presentazione di
alcune sezioni sui servizi web provinciali, attinenti la trasparenza,
c'è stato l'intervento delle associazioni , fra cui l'Associazione
Consumatori Utenti Marche e quello del coordinamento guardie WWF
Marche. Notevole la presenza tra il pubblico di funzionari dei
comuni, unioni, sportelli Suap.
Finalmente si parla di trasparenza in Provincia, in modo concreto e
comunque allargato.
Penso al 2007, quando con l'avvento dei finanziamenti per le energie
rinnovabili ci fu proprio una invasione dei nostri campi del
fotovoltaico. Da gennaio 2009 a maggio 2011 furono approvati 289
impianti, di cui 69 progetti con la firma di uno stesso
professionista. La bagarre fu così elevata che il dirigente venne
rimosso dall'incarico come scritto ne Il Resto del Carlino del 23
settembre 2009. Come associazioni ambientaliste il WWF e Lupus in
fabula, fecemmo formale richiesta di accesso agli atti per poter
visionare 39 progetti. Non vi nascondo il fastidio provato dovendo
aprire quelle carte, in un stanza dell'ufficio urbanistica, con alle
spalle, per controllo, avevamo il committente o il progettista
delegato; neanche fossimo dei prigionieri con la propria guardia.
Erano impianti realizzati per pubblica utilità e questo per il
dirigente di allora era superiore a tutto il resto; al fatto che
avrebbero dovuti essere realizzati nel rispetto dei vincoli
ambientali paesaggistici, storico culturali (1) e con le modalità
previste dalla L.241/90 (2) la quale chiede di avvisare gli
espropriati e confinanti interessati al progetto nelle stesse
modalità, aspetti non tenuti affatto in conto in tutte quelle
autorizzazioni.
Penso ai progetti di interventi sui fiumi, come quello sul Biscuvio
ad Apecchio; quando le associazioni ambientali chiesero di vedere i
progetti, non furono concessi perché soggetti alla proprietà
intellettuale , al diritto di autore. Eppure una sentenza del Tar
della Puglia del 2004 metteva chiaramente in luce che per le
concessioni edilizie (cui erano soggetti anche gli interventi
fluviali); sosteneva: “Non può opporsi il diritto di riservatezza
con riferimento alla concessione edilizia, in quanto essa non si
attiene alla sfera privata del titolare, essendo prima ancora che
atto ampliativo delle facoltà del privato, atto di gestione del
territorio e quindi oggetto di pubblicità”. Gli elaborati
progettuali fanno parte integrante della concessione edilizia, per
cui sono soggetti allo stesso regime pubblicitario. (3)
Penso alle determine o determinazioni, atti prodotti dai singoli
dirigenti, che vengono pubblicate nel spazio web della provincia come
un mero elenco. Eppure la sentenza del Consiglio di Stato del 2006
(4) parifica tali atti dirigenziali alle delibere collegiali,
chiarendone l'effettiva pubblicazione. La mia richiesta di modifica
del regolamento di accesso della Provincia, alla luce di quanto
espresso, fu ritenuta allora un “aggravio”, da parte della
segretaria generale.
Oggi con le nuove normative, la trasparenza diventa totale, pur
essendo attiva dall'aprile 2013. Eppure recentemente, in qualità di
Pubblico Ufficiale, guardia ecologica, ho dovuto diffidare il
dirigente dell'ufficio della Provincia, al fine di ottenere gli
elenchi degli appostamenti fissi di caccia, fra l'altro dati
accessibili anche ad un qualsiasi cittadino grazie alle nuove norme.
Ho richiesto qualche mese fa, i dati di una centrale idroelettrica
sul Foglia; per potermi dare tali documenti, il titolare
dell'accesso, ha contattato il committente quale controinteressato,
essendo questi definiti come “coloro a cui vengono lesi dati
sensibili”. A parte il fatto che chi chiede la realizzazione di un
progetto, ha i suoi dati personali, non sensibili, trattati in
commissione edilizia o in conferenza dei servizi, pubblicati in albo
pretorio e infine nel cartello di cantiere dove saranno effettuati i
lavori. Inoltre una sentenza del Tar Marche del 2014 (5) conferma
ancora la massima pubblicità dei progetti edificatori, negando, in
questo caso, proprio il ricorso ai controinteressati.
Recentemente, una associazione richiede, sempre alla Provincia, dei
documenti “per la propria difesa giuridica”; anche in questo
caso il dirigente scrive ai controinteressati, nonostante che
l'articolo preveda addirittura, con tutte le limitazione della
privacy, l'accesso perfino a i dati sensibili se servono per la
difesa in giudizio. (6)
E' pur vero che ci sono delle incomprensioni nella stessa normativa
sulla trasparenza, la quale lascia però ampio spazio
all'amministrazione per la pubblicazione, anche di dati non
contemplati , come per esempio i permessi di costruire, richiesti da
una norma del 2012 e spariti nelle linee guida.
Eppure sono proprio questi procedimenti, permessi di costruire, ad
essere uno dei primi veicoli per la corruzione. Un esempio nella
nostra Regione Marche, è il caso biogas che ha fatto saltare tutta
la dirigenza dell'ufficio energie rinnovabili. Una dimostrazione di
poca sensibilità nei confronti dei cittadini, è anche l'attuale
legge VIA regionale (7), che è stata dichiarata incostituzionale (8)
in diversi punti come gli allegati, sistemati poi dalla giunta e
negli articoli 8 e 13 che riguardano appunto la partecipazione e la
trasparenza.
La paura della trasparenza è notevole e viene spesso mascherata con
la tutela della privacy, questa è la mia sensazione, avuta anche dal
seminario. Invece la trasparenza deve essere prioritaria lasciando
però la dovuta applicazione del contenimento dei dati sensibili ed è
il percorso sottolineato anche dalla maggioranza delle disposizioni
legislative.
La trasparenza è il giusto avvio alla vita della comunità, al
controllo dell'ente pubblico, alla repressione dei fenomeni di
corruzione, anche da parte dei cittadini, ma per gli enti ancora è
un atteggiamento difficile da applicare.
1) D. L.vo 387/2003 art. 12 comma 1 e 3
https://www.ambientediritto.it/Legislazione/Energia/2003/dlgs%202003%20n.387.htm
2) L. 241/1990 art 7
http://www.altalex.com/documents/news/2017/04/07/legge-sul-procedimento-amministrativo-partecipazione-al-procedimento-amministrativo
3)Sentenza Tar Puglia n. 2040del 05.05.2004
http://www.educambiente.it/Diritti_Cittadini/parere%20anci%20-%20accesso%20atti.pdf
4) Sentenza Consiglio di Stato n. 1370 del15.03.2006
http://www.overlex.com/leggiarticolo.asp?id=871
5)Sentenza Tar Marche n. 923/2014
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=H3ZZ6VMIYWAAZHO6P5YYNM6S5E&q=
6) art. 24 comma 7 L. 241/1990
http://www.altalex.com/documents/news/2017/04/07/legge-sul-procedimento-amministrativo-partecipazione-al-procedimento-amministrativo
7) Legge regione Marche n. 3 del 26.03.2012 sulla VIA
http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggirm/leggi/visualizza/vig/1715
8) Sentenza Corte costituzionale n. 93/2013
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2013&numero=93
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