ACCADE CHE…
Accade che una squadra di cinghialai, entra in una proprietà privata, bivacca all’ingresso, sotto la veranda e viene ripresa dalla videosorveglianza. Il proprietario seppure da remoto, estrae le immagini e denuncia il tutto alle autorità preposte.
Si evidenzia che la proprietà privata è difesa e tutelata (1). Vi rientrano quindi giardini, orti, aie, cortili, pertinenze, fabbricati rurali. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto e di godimento e i limiti allo scopo di assicurare la funzione sociale.
Accade che i cacciatori cinghialai, attraversino con i loro 4x4, campi interi e parcheggino sopra; accade che si soffermino ai bordi delle strade col fucile in mano in attesa della preda.
Si evidenzia che in presenza di colture in atto non è possibile cacciare, in mezzo la coltura, ne tanto meno quindi attraversarla con l’auto. Sono colture in atto foraggio, viti, ravanelli, girasole, coriandolo e quanto a livello agricolo venga coltivato (2).
Inoltre non è possibile cacciare (in questa definizione rientra ogni atteggiamento o operazioni propedeutiche alla caccia) a distanza inferiore a 50 m dalle strade o altra via di comunicazione ad uso pubblico o privato, comunque carrozzabili. Lo sparo verso le abitazione è previsto ad una distanza di 150 m per i fucili a canna liscia (3) ed ad una gittata e mezzo per le carabine a canna rigata (alcune carabine hanno una gittata di 2000 m quindi dovrebbero stare a 3000 m). Lo sparo al di sotto questi limiti costituisce motivo per applicare anche il codice penale soprattutto in presenza di abitati (4).
Accade che i cinghialai bracchino il cinghiale e lo ritrovino in aree diverse da quelle tabellate . Ecco allora prodigarsi in corse rocambolesche, per attivarsi nei pressi della zona, mettere i cartelli per cercare la preda.
Si evidenzia che le tabelle devono essere messe tra le 8.00 e le 10.00 e comunque un’ora prima della braccata. L’obbiettivo è quello di avvisare gli eventuali non cacciatori con congruo anticipo, ma se le metti al momento, finisce questo scopo primario. Sono previste sanzioni individuali, per il caposquadra, per il responsabile della braccata (5). Comunque l’area di braccata non può superare i 500 ettari.
Accade che una squadra di cinghialai si posizioni al di là ed al di qua di una area sportiva.
Si evidenzia che il divieto di caccia è vietata in aree sportive anche se vicine a boschi o fiumi; inoltre è vietata nei pressi di stabili industriali, aree di lavoro, acquedotti, depuratori.
Accade che la squadra di cinghialai faccia la battuta all’interno della foresta demaniale regionale, che con i fuoristrada si utilizzi le strade di accesso.
Si
evidenzia che nelle foreste demaniali la caccia è espressamente
vietata e l’ingresso in queste aree è vietato per i mezzi
motorizzati senza la prescritta autorizzazione (6).
Accade anche che agenti di diversi corpi di polizia statale facciano parte di queste squadre.
Si evidenza che, seppure possa sembrare un paradosso costituzionale e una incongruenza giuridica, nella normativa vigente qualsiasi corpo di polizia dello stato può controllare tutto, non esistono settori preposti e nella normativa caccia, a questi agenti e' “vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni” (7), per cui non potrebbero andare a caccia. A volte la presenza di questi agenti non è di freno alle difformità, ma può essere motivo giustificativo di quanto compiuto.
(1) art 832 c. c.
(2) Piano faunistico venatorio Marche
(3) art. 21 L. 157/1992
(4) art. 703 del codice penale
(5) Disciplinare Regionale prelievo cinghiale in forma collettiva S. V. 2020/2021
(6) L. R. Marche 52/1974
(7) art. 27 c. 5 L. 157/1992
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