domenica 18 novembre 2018

Ma se é motivata, è indiscutibile la decisione del sindaco?

Ma se é motivata, è indiscutibile la decisione del sindaco?

Va detto che il Testo unico degli enti locali all'art. 46 comma 4 da la possibilità al sindaco di revocare gli incarichi di assessore. Quindi palesemente è una sua possibilità. Ma è proprio cosi? Vediamo a grandi linee la vicenda che ricavo dalla partecipazione al consiglio comunale. Il sindaco comunica a voce la possibilità di cambiamenti, ma non fa partecipare il vicesindaco alla riunione prevista lo stesso giorno alle 18. Troppa visibilità, forse dovuta alle diverse sostituzioni del sindaco stesso. Nessun ritiro degli incarichi di assessore, dove ha dimostrato impegno e serietà, solo revoca da vicesindaco, incarico assegnato ad altro assessore.
C'è chi sostiene a livello dirigenziale la necessità dell'applicazione dell'avvio del procedimento ai sensi della 241/90 art. 7, ma non tutta la giurisprudenza è d'accordo. Una procedura di realizzazione di una opera pubblica (a caso, una rotonda), prevede obbligatoriamente la partecipazione di tutti i coinvolti, portatori di interessi diretti, confinanti, vicinori, affittuari, portatori di interesse collettivo, che possono poi presentare le loro osservazioni da recepire e verbalizzare al fine del tutto, per arrivare ad una soluzione condivisa e inficiando le decisioni, se tale procedura non viene ufficializzata. Questa è la norma! Ma solo una parte di giurisprudenza ha interpretato la necessità dell'avvio del procedimento, anche perché l'interessato in questo caso, non ha la possibilità di interferire nella decisione, che rimane in capo al sindaco; un'altra parte sostiene proprio che non sia necessaria tale procedura, bensì è necessario nel provvedimento di revoca una appropriata e motivata decisione. Infatti la motivazione viene ritenuta indispensabile dalla giurisprudenza.
Molti casi di revoca coinvolgono la mancanza di fiducia, comportamenti non collaborativi, rapporti con l'opposizione, rapporti interni alla maggioranza, mancanza di operosità e efficienza.
Pare, da quando sentito in consiglio comunale, tutte questi aspetti proprio non ci sono e allora vale l'opportunità di chiedere ancora, le giuste motivazioni.
Una recente sentenza del Consiglio di Stato, sez.V, n. 215 del 19.01.2017, scombussola un poco i decisionisti. Infatti, un assessore, prima consigliere poi dimessosi a seguito della nomina di un altro, ha conseguito quindi l'incarico in giunta. Il consigliere sopraggiunto, seppure di maggioranza, ha creato problemi all'interno del gruppo, tali da far decidere il sindaco al decreto di revoca dell'assessore. Tale decisione del Consiglio di Stato, mette in discussione l'ampio potere decisionale del sindaco in merito, che se fosse effettivo, lascerebbe al sindaco una sorta di prerogativa arbitraria, non sempre opportuna, a svantaggio dei requisiti minimi di stabilità della giunta comunale.
Qualcuno mi ha detto “Eh Peppe, vu spachè el capell!” “Serve per capire, anch se machè adoprn sol la motosega”!

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